Obbligo fattura elettronica dal 1° luglio per i forfettari. Quali sono le sanzioni previste? Chi può evitarlo?
Domani (1° luglio) scatta l’obbligo di fattura elettronica anche per le partite Iva nel regime dei forfettari e dei vecchi minimi.
L’obbligo riguarda i contribuenti che versano un’imposta fissa del 15% (5% se start up) calcolata sui ricavi o compensi percepiti.
Su una platea complessiva che, considerando le aperture del 2021 e del primo trimestre 2022, potrebbe aver già superato i 2 milioni di partite Iva (tra forfettari e minimi), la novità riguarderebbe nell’immediato circa 800mila contribuenti.
Chi può evitarlo?
L’obbligo di fattura elettronica non sarà (subito) per tutti: possono restare fuori le partite Iva che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 25mila euro. Qualora non fossero superati, si potrà continuare a fatturare come avvenuto finora.
Come si emette la fattura elettronica?
Nell’emettere la fattura elettronica i forfettari dovranno utilizzare il codice associato al regime ossia: RF19; mentre il codice da utilizzare al posto dell’Iva è N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette). Il tipo di fattura, invece, potrà essere TD01 (fattura) o TD06 (parcella).
Quali sono le sanzioni previste per chi non è in regola?
Per il primo trimestre è prevista una fase transitoria: dal primo luglio al 30 settembre, le sanzioni non saranno applicate ai forfettari se la fattura elettronica sarà emessa oltre 12 giorni dall’operazione ma entro il mese successivo.
Le sanzioni per chi è obbligato alla fatturazione elettronica e non la emette nei tempi stabiliti, dunque, si applicheranno in misura piena anche ai forfettari a partire dalla fine del terzo periodo d’imposta e prevedono:
- multa di importo che varia dal 90 al 180% dell’IVA in fattura, sanzione minima di 500 euro;
- ammenda di importo compreso tra 250 e 2mila euro nel caso in cui la violazione non incida ai fini della determinazione dei redditi;
- ammenda variabile dal 5 al 10% dei corrispettivi non registrati (considerando un minimo di 500 euro), inerenti a operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA e Reverse Charge.