Decreto GSA: cosa cambia per i docenti formatori?
A differenza del “vecchio” D.M. 10/3/98, che non precisava alcun requisito per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio, l’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 o Decreto GSA stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.
La norma prevede, come prerequisito, l’obbligo di aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore), in abbinamento ad almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (04/10/2022);
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A (B solo teoria, C solo pratica) erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 26-bis D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, all. V);
- iscrizione elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) in associazione al corso di formazione di tipo C per docenti, erogato dal Corpo Nazionale dei VVF limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (all. V);
- rientrare tra il personale di cessato servizio nel Corpo Nazionale dei VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendio o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento).
Come qualificare l’esperienza di Formatore Antincendio?
I criteri indicati nel DM del 2 settembre 2021 sono ben espliciti in merito: bisogna evidenziare con dati comprovanti il rispetto di uno dei 4 appena citati.
Per supportare tale analisi e futura attestazione è possibile affidarsi ad un ente terzo riconosciuto dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge 4/2014 per il rilascio dell’attesato di qualificazione per le professioni (come quella del docente formatore antincendio).
Segnaliamo anche la possibilità di iscrizione e attestazione al RPQ Antincendio (Registro Professionale Qualificato di UNASF Conflavoro PMI). In questo modo il formatore in possesso delle caratteristiche indicate dal DM 02/09/2021 avrà una validazione riconosciuta per attesatare il suo possesso dei requisiti come Formatore e/o Istruttore per la formazione prevista per i gradi di rischio dei corsi antincendio aziendali.
Ecco la pagina web dove trovare tutte le info essenziali per qualificare la tua esperienza come formatore Antincendio al Decreto GSA
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I corsi di formazione per Docente Antincendio
Il nuovo D.M. 10/3/98, prevede che i docenti formatori dei corsi per addetti antincendio frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per mantenere la loro qualifica.
In particolare, l’allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:
- i corsi sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- i corsi si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C
- I corsi si concludono con un esame finale, organizzato e svolto dai VVF, con prova scritta e prova orale.
Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:
- Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l’esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3;
- Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio;
- Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio;
I corsi di Aggiornamento per Formatore Antincendio
Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è necessario aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:
- Formatori parte Teorico-Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
- Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
- Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
Per l’aggiornamento del docente dei corsi di formazione antincendio è consentita la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento previsti dal D.M. 5/8/2011 esclusivamente per la parte teorica. È possibile svolgere le attività di aggiornamento in modalità FAD (formazione a distanza) esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.