Energia, credito d’imposta anche per enti non commerciali? E chi ha immobili in affitto?
Il credito d’imposta per l’energia previsti dal decreto Aiuti ter e quater sono utilizzabili anche da enti non commerciali? O da imprese che hanno immobili in affitto? L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.36/2022 fornisce le risposte a tutti i quesiti.
Credito d’imposta, la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Ecco i chiarimenti forniti dal Fisco sulle regole applicative:
- Possono utilizzare l’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni, regime contabile. Sono comprese sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.
- Il credito d’imposta è utilizzabile anche da enti non commerciali e onlus, sempre che esercitino anche un’attività commerciale. Il credito d’imposta però spetta solo per la parte di attività a scopo di lucro.
- Si specifica che “l’accesso al piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022”.
NB: Se l’impresa si rifornisce, nei primi due trimestri 2022, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
Ci sono poi una serie di risposte a casi particolari, fra cui segnaliamo i seguenti.
- Le imprese che lavorano in locali in affitto possono utilizzare il credito d’imposta anche se sostengono l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Le spese sostenute devono essere documentate.
- Potenza del contatore: le imprese non energivore hanno diritto al beneficio, in base alla legge, se hanno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW, corrispondente a una potenza impegnata di circa 4 kW, nel quarto trimestre, e a 16,5 kW per il secondo e il terzo trimestre 2022. Questi limiti si riferiscono al contatore esistente nel trimestre di riferimento del credito d’imposta, e non rileva il fatto che invece nel periodo di confronto 2019 il contatore avesse eventualmente una potenza inferiore.