Sorveglianza sanitaria in azienda del medico competente. Un problema (ancora) irrisolto
La sorveglianza sanitaria del medico competente non è sempre obbligatoria, ma è in determinati casi addirittura vietata? Il disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro prova a dare risposte ai dubbi sulle disposizioni relative ai compiti del medico competente e alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Il problema è finalmente risolto? Non si direbbe…
Il 9 ottobre 2024, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n. 1532-bis-A, recante disposizioni in materia di lavoro, nel testo risultante dallo stralcio di “disposizioni in materia di lavoro” contenute nel disegno di legge n. 1532. Di grande interesse sono le disposizioni dettate su temi caldissimi quali i compiti del medico competente e la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.
Ancora oggi ricordo con quanto stupore lessi la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che si propose di “fornire indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria”, “al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori”. Subito ritenni doveroso avvertire proprio su IPSOA Quotidiano che il risultato fu un’analisi minata da un imbarazzante equivoco.
La circolare premetteva che “nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'
art. 41 del
D.Lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria”. In tal guisa mostra di far riferimento alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, nominato ex
art. 18, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 81/2008 dal datore di lavoro o dal dirigente e operante in una delle qualità precisate nell’
art. 39, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2008. “La sorveglianza sanitaria” - dice infatti l’art. 41 - “è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. E sin dall’esordio la circolare incorre in uno sconfortante malinteso. Perché la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente è obbligatoria soltanto nei casi tassativamente previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. E nel novero di tali casi non rientra quello “in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria”. Aggiungo purtroppo: in quanto nel 2009 fallì il tentativo di aggiungere nel comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 un’auspicabile lettera b-bis), volta ad imporre la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente anche “in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi”.
Ma non può certo una circolare modificare una norma di legge. Il fatto è che l’
art. 5 dello
Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti sanitari sui lavoratori da parte del datore di lavoro, e che a questo divieto deroga l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, norma dunque applicabile ai soli casi espressamente e tassativamente previsti. Al di fuori di tali casi, l’unica strada percorribile è quella del controllo sanitario sull’idoneità affidato, non già al medico competente nominato dal datore di lavoro, bensì al medico pubblico in linea con il comma 3 dell’art. 5 Statuto dei Lavoratori (un esempio, tra i tanti, il drammatico caso del lavoratore che manifesti disturbi psichici).
Successivamente, la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro ha compiuto nell’interpello n. 2/2022 un prezioso passo avanti: “ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria de(ve) essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”. Dunque, pur senza criticare esplicitamente la
circolare n. 3/2017, l’interpello n. 2/2022 riconduce correttamente la sorveglianza sanitaria del medico competente nel quadro dell’
art. 41, comma 1,
D.Lgs. n. 81/2008.
E tuttavia, a ben vedere, nemmeno l’interpello n. 2/2022 si salva dalla critica. Perché al di fuori dei casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria del medico competente, trascura il controllo sull’idoneità affidato, non già al medico competente nominato dal datore di lavoro, bensì al medico pubblico in linea con il comma 3 dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori. Un controllo, questo, che nell’ottica dell’
art. 18, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 81/2008 risulta una strada non semplicemente percorribile, ma comunque doverosa. Senza che sia aprioristicamente da escludere che lo stesso medico competente - ove presente in quanto nominato - indichi al datore di lavoro siffatta strada ove s’imbatta in un’ipotesi in cui occorra verificare l’idoneità di un lavoratore esposto a rischio “non tabellato”. Non per nulla, l’
art. 20, comma 2, lettera i), del
D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a sottoporsi “ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo”, e dunque ai controlli sanitari di cui all’art. 41, comma 1, “o” ai controlli sanitari “comunque disposti dal medico competente”. E nemmeno sfugga che, in virtù dell’
art. 41, comma 1, lettera b),
D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria del medico competente risulta obbligatoria su richiesta del lavoratore ogniqualvolta siffatta richiesta sia “ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi” tout court, a prescindere dunque dal fatto che si tratti, oppur no, di rischi “tabellati”.
Ecco perché salutai con speranza il disegno di legge n. 1532 presentato l’8 novembre 2023 contenente “disposizioni in materia di lavoro”. In questo disegno di legge, rinvenni l’art. 2, comma 1, lett. d), n. 1, che nell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungeva la lett. b-bis volta a prevedere la sorveglianza sanitaria del medico competente anche “qualora la valutazione dei rischi di cui all’art. 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità”. E nella relazione di accompagnamento si fornì questa spiegazione: “con la lettera d) si modifica l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anzitutto al fine di imporre la sorveglianza sanitaria del medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne richieda la collaborazione. Il medico competente opera, infatti, solo nei casi in cui sia nominato. L’
articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 81 del 2008 limita la nomina del medico competente ai casi previsti dallo stesso decreto legislativo, ossia ai casi di cui all’articolo 41, comma 1, secondo quanto emerge dall’articolo 29, comma 1 («nei casi di cui all’articolo 41»; si veda anche articolo 28, comma 2, alinea: «ove nominato»). Inoltre, fuori di tali casi, la sorveglianza sanitaria del medico competente non solo non è obbligatoria ma è addirittura vietata dall’
articolo 5 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto «Statuto dei lavoratori»). Si tratta, dunque, di casi tassativamente previsti dall’articolo 41, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto più volte ribadito dalla Corte di cassazione, da ultimo nelle
sentenze n. 16664 del 3 maggio 2021 e
n. 10436 del 23 marzo 2020.
Una spiegazione certo non puntuale là dove non tiene presente la
legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.
Ove all’art. 14, comma 1, lettera a), lodevolmente si dispone che “all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: ‘presente decreto legislativo’ sono sostituite dalle seguenti ‘presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28’”.
Ne consegue che il medico competente deve essere nominato dal datore di lavoro e dai dirigenti, e dunque risultare presente in azienda, ai fini della valutazione dei rischi. In questa ottica, l’
art. 29, comma 1, del
D.Lgs n. 81/2008, là dove prevede che “il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”, deve ora essere letto alla luce della nuova norma che ne impone la nomina “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”. In questo rinnovato contesto, appare ormai superato l’interpello n. 2 del 14 marzo 2023 della Commissione Interpelli. Il quesito era se il combinato disposto degli
artt. 25, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettera a), e 29, comma 1, del
D.Lgs. n. 81/2008 determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”. Inesorabile, e corretta, fu la risposta: “la nomina del medico competente è obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, il medico competente collabora, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’
art. 17, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 81/2008”. Grazie al decreto legge Lavoro, invece, la nomina del medico competente è diventata obbligatoria anche ai fini della valutazione dei rischi.
Tutto ciò non toglie che quella spiegazione era del tutto ineccepibile là dove sottolineava quel che da anni stiamo sottolineando: e, cioè, che, al di fuori dei casi previsti dall’
art. 41, comma 1, del
D.Lgs. n. 81/2008, “la sorveglianza sanitaria del medico competente non solo non è obbligatoria, ma è addirittura vietata dall’articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300”.
E allora problema finalmente risolto?
Leggiamo il disegno di legge n. 1532-bis-A nel testo stralciato dal disegno di legge n. 1532. Quell’art. 2, comma 1, lett. d), n. 1, risulta soppresso. Quindi, tutto come prima.