Prevenzione incendi: i tre nuovi decreti
La sicurezza antincendio in azienda si sta aggiornando con tre nuovi Decreti che sostituiranno le disposizioni in materia del DM 10 Marzo 1998.
Di recente, infatti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiali tre importanti decreti che introducono significativi cambiamenti nel campo del servizio di prevenzione e protezione antincendio e della manutenzione degli impianti e dei sistemi antincendio:
- Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 o Decreto Controlli:
“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. - Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 o Decreto GSA:
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. - Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 o Decreto Mini Codice:
“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Le novità dei decreti
Decreto Controlli
Il Decreto 1 settembre 2021, definito come Decreto controlli, è entrato in vigore il 25 settembre 2022 e definisce i criteri per la gestione dell’attività di manutenzione e controllo degli impianti antincendio:
- la manutenzione e il controllo di impianti ed attrezzature vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo l'Allegato II che definisce le "Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato" , individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione;
- il datore di lavoro è chiamato a predisporre un nuovo registro dei controlli che deve riportare i controlli periodici e i relativi interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e su altri sistemi di sicurezza antincendio, effettuati nel rispetto delle cadenze temporali previste dalle disposizioni e normative vigenti e dal manuale d’uso e di manutenzione del sistema.
Il registro deve essere continuamente aggiornato e messo a disposizione degli organi di controllo.
Decreto GSA
Il Decreto 2 settembre 2021, definito Decreto GSA, è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
Si applica a:
- attività che si svolgono nei luoghi di lavoro;
- cantieri temporanei o mobili;
- attività a rischio incidente rilevante.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in campo le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, sulla base dei fattori di rischio incendio rilevati nella propria organizzazione (criteri indicati negli allegati I e II).
Il piano di emergenza, nel quale sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, viene predisposto nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro in cui si svolgono attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.
Negli altri casi il datore di lavoro deve comunque definire le misure di prevenzione e protezione per la gestione dell’emergenza incendio, ma le può integrare nel DVR.
Sono comunque escluse dall’obbligo di redazione del piano d’emergenza come definito dal decreto 2 settembre le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e le attività a rischio di incidente rilevante (D. L.vo 105/2015), per le quali restano invece applicabili gli articoli relativi alla nomina e alla formazione degli addetti antincendio.
Gli addetti antincendio, sono tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze e devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti, le principali novità introdotte dal decreto riguardano:
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale (e non più triennale) della formazione degli addetti antincendio;
- lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Il decreto, inoltre, modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:
- Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 1 , della durata di 4 ore (a sostituire il Rischio Basso);
- Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore (a sostituire il Rischio Medio);
- Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore (a sostituire il Rischio Alto).
Il decreto, ha infine introdotto novità anche per quanto riguarda i requisiti per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio, che saranno analizzati in un prossimo articolo.
Decreto Mini Codice
Il Decreto 3 settembre 2021, che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, è denominato Decreto Mini Codice e abroga il D.M.10/03/1998.
Stabilisce i Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro:
- cambiano i criteri di classificazione dei luoghi a rischio basso, quindi criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio e cambia l’individuazione delle misure di adeguamento, quindi la valutazione del rischio incendio deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione (ove presente);
- per le attività soggette a prevenzione incendi ex D.P.R. 151/11 si applicano le Regole tecniche verticali RTV (ove presenti).
- per tutte le attività, che non sono soggette a prevenzione incendi ex D.P.R. 151/11 e non sono a basso rischio, si applicano i criteri del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle disposizioni viene attuato in caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi.